Art. 54.
(Adozione di minori stranieri da parte dei contraenti dell'unione registrata e delle parti dell'unione civile).

      1. Dopo l'articolo 39-ter della legge 4 maggio 1983, n. 184, come da ultimo modificato dall'articolo 49 della presente legge, è inserito il seguente:

      «Art. 39-ter.1. - 1. L'adozione di minori stranieri da parte dei contraenti dell'unione registrata o delle parti dell'unione civile è possibile previo espresso consenso da parte dello Stato di provenienza del minore».